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Statuto U.N.C.A.L.M.
STATUTO aggiornato in maniera conforme alla normativa nazionale in vigore a tutto il 21 giugno 1998, in particolare ai sensi del
Decreto Legislativo sulle Onlus ed Enti senza fini di lucro (non profit) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 460/1997
STATUTO ratificato dal 4° Congresso Nazionale U.N.C.A.L.M. tenutosi presso l'Hotel Palace di Viareggio nei giorni 7/8/9
settembre 2001
Lo STATUTO dell' U.N.C.A.L.M. è stato aggiornato con le nuove norme di legge dal notaio Dr. Francesco Rizzo di Viareggio
Il 20 maggio 2007 lo Statuto è stato ulteriormente aggiornato ed approvato dal Congresso nazionale di Genova e gli Scrutatori
firmatari della copia originale depositata sono: Giuseppe Isoleri (Genova), Giacinto Moramarco (Altamura) e Piero Merli (Pisa).
Art. 1 - Costituzione e sede
È costituita con sede in Torre del Lago Puccini (Comune di Viareggio, Provincia di Lucca) l'Unione Nazionale Circoli e
Associazioni Liriche e Musicali che prende la sigla U.N.C.A.L.M. e l'abbreviativo Unione
L'U.N.C.A.L.M. con disposizione del Ministero dell'Interno è riconosciuta come organizzazione di rilevanza nazionale ed è
ammessa ad avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 20 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta
erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo
L'U.N.C.A.L.M. con disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è iscritta nel Registro nazionale delle
Associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 ed è iscritta come onlus nell'apposito Registro
della Regione Toscana.
Art. 2 - Scopo e azione
L'Unione ha come scopo sociale, senza fini di lucro, la promozione della cultura musicale e delle attività musicali, delle lettere e
delle arti, ritenute mezzo idoneo per l'educazione e la formazione della persona
Nella realizzazione dello scopo sociale l'Unione cura la rappresentanza degli interessi, delle richieste e delle aspirazioni degli
Enti e Sodalizi soci e persegue finalità mutualistiche e di coordinamento, a livello nazionale, delle attività degli stessi soci
L'Unione opera nel rispetto degli artt. 108, 111/bis e 111/ter del Dpr n. 917/1986 (enti non commerciali), dell'art. 14 della legge n.
49/1987 (organizzazioni non governative), degli artt. 3, 8, 9 della legge n. 266/1991 (volontariato), degli artt. 1, 3 e 4 della legge
n. 398/1991 (associazionismo ricreativo, sportivo, dilettantistico), e del Decreto legislativo n. 460/1997 (onlus, enti senza fine di
lucro, non profit)
In osservanza al citato Decreto legislativo n. 460/1997, l'Unione persegue il dettato che in caso di sopravvenienze di bilancio,
utili di bilancio, incrementi patrimoniali, ecc., questi non saranno in alcun caso divisi e distribuiti fra i soci ma saranno destinati al
reinvestimento per la realizzazione dello scopo sociale, oppure a riserva, oppure potranno essere devoluti ad enti perseguenti le
stesse finalità dell'U.N.C.A.L.M. come disposto dall'art. 10 del citato Decreto legislativo 460/1997
L'Unione potrà: a) Promuovere, organizzare e gestire iniziative nazionali, regionali e territoriali sulle diverse e varie tematiche
che interessano e riguardano i soci aderenti e i loro iscritti. b) Attuare in proprio e/o in collaborazione con i soci e se del caso
anche con terzi non soci, iniziative tese alla diffusione della cultura musicale e della cultura in genere. c) Collaborare e dare
ogni possibile apporto di mezzi idee ed esperienze alle iniziative che perseguano lo studio, la promozione e la realizzazione di
fatti, anche artistici tecnici e finanziari, ritenuti idonei alla realizzazione dello scopo sociale. d) Organizzare e gestire senza fini di
lucro la raccolta di fondi, di finanziamenti, di risorse da destinare alla realizzazione dello scopo sociale. e) Istituire sedi
secondarie e sedi di rappresentanza anche fuori del territorio e della giurisdizione della sede sociale.
Art. 3 - Soci, Consiglieri onorari, Modalità di adesione
Possono essere soci dell'U.N.C.A.L.M. i Circoli musicali, i Club, i Gruppi musicali, i Gruppi delle lettere e delle arti, le
Associazioni musicali, le Orchestre, i Cori, le Corali, i Gruppi storici e folkloristici , i Gruppi culturali e ricreativi, le Scuole di
musica, i Concorsi musicali, i Concorsi delle lettere e delle arti e altre Persone giuridiche sia pubbliche che private i cui statuti
non siano in contrasto con il presente statuto e risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale
Voto: ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal patrimonio eventualmente apportato e dai contributi eventualmente
versati all'Unione
Deleghe: ogni socio può essere delegato a rappresentare nelle assemblee, congressi e riunioni, non più di un altro socio e la
delega deve essere scritta
Non possono essere soci le Persone fisiche, che potranno comunque essere insignite del rango di Consigliere onorario
Il numero dei soci è illimitato e sono distinti in Fondatori, Ordinari e Aggiunti
a) Soci Fondatori: sono soci fondatori i Circoli, le Associazioni, i Club e i Gruppi organizzati che hanno dato vita all'U.N.C.A.L.M.
firmando l'atto costitutivo redatto dal Notaio dott. Francesco Rizzo presso l'Hotel Palace in Viareggio - Via Gioia 2 - il giorno 6
maggio 1989
I soci fondatori sono i depositari della volontà costitutiva conformemente a quanto previsto dalle disposizione del codice civile e
della normativa inerente l'associazionismo nella sua più ampia accezione. Ai soci fondatori sono riconosciuti i medesimi diritti e
doveri dei soci ordinari
b) Soci Ordinari: sono soci ordinari tutti gli iscritti in regola con il pagamento della Quota Associativa Intera deliberata
annualmente a norma del presente statuto
I soci ordinari ricevono annualmente l'attestazione di adesione all'U.N.C.A.L.M. in copia originale, da far valere per tutte le
convenzioni, gli sconti e le facilitazioni ottenute dall'Unione presso gli operatori quali i Teatri, i Festival, le Mostre, le Rassegne,
gli Enti e le Società pubbliche e private in genere
I soci ordinari ricevono, all'atto del pagamento della quota e previa richiesta, i Bollini annuali U.N.C.A.L.M. da apporre sulle
tessere dei loro iscritti; i medesimi iscritti possono usufruire anche singolarmente, in quanto Persone fisiche, di sconti e
agevolazioni allo scopo pattuite dall'Unione con gli operatori richiamati al precedente comma
I soci ordinari beneficiano degli accordi e delle convenzioni stipulate tra l'?Unione e altri operatori dello spettacolo quali Siae,
Enpals, Agis
I soci ordinari, come U.N.C.A.L.M. organizzata e articolata sul territorio, in virtù dell'attestazione di adesione annuale e dei
bollini annuali, usufruiscono del riconoscimento contenuto nel decreto del Ministero dell'Interno attraverso il quale l'Unione è
ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 20 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta
erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo
I soci ordinari hanno diritto di designare un proprio rappresentante con poteri di parola e di voto nelle riunioni, assemblee e
congressi convocati dall'Unione; il rappresentate designato è eleggibile negli organi sociali dell'U.N.C.A.L.M.
c) Soci Aggiunti: sono soci aggiunti tutte le Persone giuridiche che versano annualmente una Quota Associativa Ridotta, di
importo inferiore alla Quota Associativa Intera
I soci aggiunti hanno diritto di parola nelle riunioni, assemblee e congressi U.N.C.A.L.M. ma non hanno diritto di voto
I soci aggiunti possono in corso d'anno diventare soci ordinari versando l'importo integrativo necessario a raggiungere
l'ammontare della Quota Associativa Intera
L'adesione all'U.N.C.A.L.M. sia per la qualifica di soci ordinari che per quella di soci aggiunti va richiesta in forma scritta
versando contestualmente la quota annuale
Per l'adesione di un nuovo socio, qualora la nuova iscrizione vada a perfezionarsi nel secondo semestre dell'anno, la quota
associativa richiesta viene calcolata per i soli ratei mensili residui
Per il rinnovo dell'adesione di un socio già iscritto nel libro-soci, la quota associativa va corrisposta comunque per intero, anche
nel caso di perfezionamento dell'iscrizione nel secondo semestre dell'anno
L'adesione all'U.N.C.A.L.M. è annuale, va dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende tacitamente rinnovata, qualora non venga
disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 30 settembre di ogni anno
d) Consiglieri Onorari: possono essere nominati consiglieri onorari quelle personalità del mondo della cultura, della politica,
dello spettacolo e dello sport che a giudizio dell'Unione si siano particolarmente distinte nel loro campo d'azione. La loro
designazione avviene per deliberazione unanime del Consiglio nazionale dell'U.N.C.A.L.M. e la nomina, una volta accettata
dagli interessati, non scade e non è revocabile se non per condanna penale con sentenza passata in giudicato. La carica è
puramente onorifica e i consiglieri onorari hanno diritto di parola ma non di voto nelle riunioni, assemblee e congressi
U.N.C.A.L.M.
Art. 4 - Esclusione
Il socio può essere escluso dall'Unione su deliberazione del Consiglio nazionale ed in particolare nei seguenti casi: a) per non
ottemperanza alle disposizioni dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; b) per inadempienza delle obbligazioni
assunte verso l'Unione; c) per sopravvenuti contrasti d'interesse o di finalità con quelli dell'Unione; d) per danno materiale o
morale causato all'Unione; e) per la perdita dei requisiti previsti dal presente statuto; f) per morosità conclamata e reiterata nel
versamento della quota associativa
Il socio escluso non ha diritto in nessun caso al rimborso delle quote associative e delle liberalità comunque versate
all'U.N.C.A.L.M.
Art. 5 - Recesso
Il socio può recedere previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Il socio che recede non ha diritto in nessun caso al rimborso delle quote associative e delle liberalità comunque versate
all'U.N.C.A.L.M.
Art. 6 - L'Unione all'estero
I Circoli musicali, i Club, i Gruppi musicali, i Gruppi delle lettere e delle arti, le Associazioni musicali, le Orchestre, i Cori, le
Corali, i Gruppi storici e folkloristici , i Gruppi culturali e ricreativi, le Scuole di musica, i Concorsi musicali, i Concorsi delle
lettere e delle arti e altre Persone giuridiche sia pubbliche che private residenti fuori del territorio nazionale italiano, costituiti da
cittadini italiani all'estero o da cittadini esteri, potranno aderire all'U.N.C.A.L.M. con le stesse modalità previste per i soci ordinari
e aggiunti.
Art. 7 - Patrimonio sociale e proventi
Il patrimonio sociale è unico e indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili e immobili acquistati per svolgere le attività finalizzate
al conseguimento dello scopo sociale dell'U.N.C.A.L.M.; b) dai proventi di qualunque natura acquisiti per mezzo di lasciti,
donazioni, eredità e qualsiasi altra liberalità di soci o di terzi a favore dell'U.N.C.A.L.M.; c) dalle riserve patrimoniali
eventualmente accantonate a bilancio
I proventi sono costituiti: a) dalle quote associative e da altri eventuali versamenti dei soci; b) dall'impiego delle riserve e di ogni
altro fondo d'accantonamento eventualmente costituito e all'occorrenza smobilizzati; c) dai contributi ad ogni titolo erogati
all?Unione da parte di Persone fisiche e Persone giuridiche; d) dalle raccolte e sottoscrizioni lanciate dall'Unione
conformemente ai disposti del Decreto legislativo n. 460/1997 e di altre normative in materia, sia presenti che future; e) dagli
interessi sui depositi.
Art. 8 - Bilanci
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Presidente nazionale
provvede, con la collaborazione del Segretario nazionale, alla redazione dei bilanci, sia consuntivo che preventivo, delle
relazioni riassuntive e dei relativi allegati, da sottoporre entro il 30 aprile all'approvazione del Consiglio nazionale
Del pari il Presidente del Collegio sindacale provvede entro il 30 aprile alla redazione della relazione di competenza dei sindaci
revisori
I bilanci consuntivo e preventivo, le relazioni e gli allegati, nonché la relazione dei sindaci revisori, dopo l'approvazione del
Consiglio nazionale, sono depositati presso la sede operativa dell'U.N.C.A.L.M. e possono essere consultati liberamente da
ogni socio fondatore, ordinario o aggiunto, che ne faccia apposita richiesta
Gli atti di cui sopra saranno facoltativamente presentati dal Presidente nazionale all'Assemblea annuale dei soci o al Congresso
nazionale, perché una copia dei medesimi sarà fatta pervenire per posta a tutti i soci in regola con il versamento della quota
associativa annuale.
Art. 9 - Organi sociali
Gli organi sociali dell?U.N.C.A.L.M. sono: a) il Congresso nazionale; b) l'Assemblea annuale dei soci; c) il Consiglio nazionale;
d) il Presidente nazionale e l'Ufficio di presidenza; e) il Collegio dei sindaci revisori; f) il Collegio dei probiviri; g) le Federazioni di
settore
Le cariche sociali non sono retribuite ma potranno essere ammessi rimborsi spese documentati nel caso di missioni e incarichi
onerosi attributi dal Presidente nazionale o dal Segretario nazionale per lo svolgimento delle attività sociali.
Art. 10 - Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.N.C.A.L.M. Esso è costituito dai rappresentanti dei soci in regola
con il versamento della quota associativa, designati a parteciparvi di persona oppure rappresentati a mezzo di apposita delega
scritta
Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale su mandato del Consiglio nazionale con la formula della prima e
della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno della prima convocazione
Il Congresso nazionale si riunisce ogni tre anni e delibera sul rinnovo del Consiglio nazionale, del Collegio sindacale e del
Collegio dei probiviri, approva le linee direttrici dell'U.N.C.A.L.M. valide fra un congresso e l'altro e delibera su altre materie di
propria competenza, ivi comprese le modifiche statutarie
La convocazione deve essere fatta in forma scritta e resa pubblica almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assise di
prima convocazione
In prima convocazione il Congresso nazionale è valido qualora siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei
soci in regola con il versamento della quota associativa. Per la delega vale quanto statuito al precedente Art. 3
In seconda convocazione il Congresso nazionale è valido con qualsiasi numero di presenti o rappresentati per delega
Il Congresso nazionale può essere convocato prima della scadenza del mandato, in via straordinaria, qualora l'intero Consiglio
nazionale si presenti dimissionario o qualora ne facciano richiesta al Presidente nazionale in forma scritta almeno un quarto dei
soci in regola con il versamento della quota associativa
Le deliberazioni del Congresso nazionale nelle materie ordinarie sono valide quando vengano approvate dalla metà più uno dei
presenti o rappresentati per delega (maggioranza semplice); oppure dai tre quarti dei presenti o rappresentati per delega
(maggioranza qualificata) nel caso di deliberazione di scioglimento dell'U.N.C.A.L.M. conformemente ai dettati del Decreto
legislativo n. 460/1997 e alle altre norme del codice civile
Per le modifiche statutarie vale quanto disposto dal successivo art. 19 del presente statuto
Le deliberazioni sono di norma prese con votazione palese, salvo diversa disposizione richiesta da almeno due terzi dei
presenti o rappresentati per delega.
Art. 11 - Assemblea annuale dei soci
L'Assemblea annuale dei soci è convocata dal Presidente nazionale su mandato del Consiglio nazionale con la formula della
convocazione unica. La convocazione deve essere fatta in forma scritta e resa pubblica almeno trenta giorni prima della data
fissata per l'assise
L'Assemblea annuale dei soci è costituita dai rappresentanti dei soci in regola con il versamento della quota associativa,
designati a parteciparvi di persona oppure rappresentati a mezzo di apposita delega scritta, ed è validamente insediata
qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati
L'Assemblea annuale dei soci delibera con le stesse modalità del Congresso nazionale concernenti le materie ordinarie, ivi
compresi gli aggiornamenti e gli aggiustamenti delle linee direttrici dettate dal Congresso nazionale
Per le modifiche statutarie vale quanto disposto dal successivo art. 19 del presente statuto.
Art. 12 - Consiglio nazionale
Il Consiglio nazionale è composto da non meno di nove Consiglieri, eletti dal Congresso nazionale che ne determina di volta in
volta il numero
Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando vi partecipi la maggioranza (metà più uno) dei suoi membri, siano essi
presenti o rappresentati per delega, e le deliberazioni sono valide quando prese dalla maggioranza semplice dei presenti o
rappresentati alla riunione
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi membri il Presidente nazionale dell'U.N.C.A.L.M. e uno o più Vicepresidenti nazionali ai
quali possono essere attribuiti, su proposta del Presidente, speciali incarichi e deleghe
Il Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nazionale, nomina il Segretario nazionale scegliendo anche fra persone
esterne al Consiglio stesso, e con gli stessi criteri può nominare il Tesoriere e l'Economo
Il Consiglio nazionale può promuovere e istituire una o più Federazioni di settore, conformemente alle tematiche e alle materie
di precipuo e specifico interesse dei soci
Le modalità di riunione e di deliberazione del Consiglio nazionale ricalcano quelle proprie del Congresso nazionale nelle materie
ordinarie
In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, per l'approvazione delle deliberazioni, verificandosi il caso di parità dei voti,
il voto del Presidente nazionale vale doppio
Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni, i consiglieri uscenti possono essere rieletti per più mandati; la loro sostituzione, in
caso di dimissioni o altro, potrà essere fatta col metodo della cooptazione scegliendo in ordine scalare fra i non eletti; i
consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio nazionale che li ha cooptati
Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno, in località, date e luoghi scelti dal Presidente nazionale in accordo con
il Segretario nazionale e nel corso della prima riunione dell'anno stabilisce o ratifica l'ammontare della Quota Associativa Intera
e della Quota Associativa Ridotta.
Decadenza: Il consigliere che rimanga assente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio nazionale decade d'ufficio
dalla carica. La decadenza di uno o più consiglieri non comporterà la surroga del posto vacante con consiglieri di nuova
nomina, salvo il caso in cui il Consiglio nazionale stesso non scenda sotto il limite dei nove membri: verificandosi ciò, la
reintegrazione del Consiglio nazionale a nove membri sarà fatta alla prima assemblea annuale utile.
Art. 13 - Presidente nazionale e Ufficio di presidenza
Il Presidente nazionale è il rappresentate legale dell'U.N.C.A.L.M. e in caso di suo temporaneo impedimento le funzioni che gli
sono proprie vengono assunte dal Vicepresidente o dal più anziano fra i Vicepresidenti nazionali
Il Presidente nazionale è coadiuvato da un Ufficio di presidenza costituito dallo stesso Presidente, dai Vicepresidenti e dal
Segretario nazionale
Ai membri dell'Ufficio di presidenza possono essere attribuiti dal Presidente incarichi particolari e deleghe
Il Presidente può delegare la rappresentanza dell'U.N.C.A.L.M. al Segretario nazionale, previa apposita approvazione con
deliberazione del Consiglio nazionale
Il Presidente convoca il Consiglio nazionale conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del presente statuto e fissa l'ordine del
giorno dei lavori.
Art. 14 - Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale, che ne indica anche il
Presidente. Le nomine sono fatte designando, eventualmente, anche persone esterne
I Sindaci revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti per più mandati; la loro sostituzione, in caso di dimissioni o
altro, potrà essere fatta col metodo della cooptazione scegliendo in ordine scalare fra i non eletti; i sindaci revisori cooptati
durano in carica fino alla scadenza dello stesso Collegio sindacale che li ha cooptati
I Sindaci revisori partecipano ai lavori del Consiglio nazionale con diritto di parola ma non di voto e partecipano ai lavori di tutte
le altre assise convocate dall'U.N.C.AL.M. con diritto di parola sempre, e diritto di voto solo nel caso siano delegati dei Soci
Il Collegio sindacale è convocato dal Presidente dei sindaci revisori, ha i compiti previsti dalla vigente normativa e dal codice
civile, si riunisce di norma ogni tre mesi e della riunione viene redatto, ove ritenuto necessario, apposito verbale.
Art. 15 - Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale, che ne indica anche il
Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti per più mandati; la loro sostituzione, in caso di
dimissioni o altro, sarà fatta col metodo della cooptazione scegliendo in ordine scalare fra i non eletti; i probiviri cooptati durano
in carica fino alla scadenza dello stesso Collegio che li ha cooptati
I probiviri partecipano ai lavori del Consiglio nazionale con diritto di parola ma non di voto e partecipano ai lavori di tutte le altre
assise convocate dall'U.N.C.AL.M. con diritto di parola sempre, e diritto di voto solo nel caso siano delegati dei Soci
Il Collegio dei probiviri è convocato dal Presidente dei probiviri, è il garante dell'applicazione dello statuto sociale ed ha il
compito di pronunciare giudizio inappellabile sulle controversie fra i soci e sulle controversie fra i soci e l'U.N.C.A.L.M. Ogni
deliberazione del Collegio dei probiviri, anche quando presa a maggioranza semplice anziché all'unanimità, deve essere
verbalizzata e sottoscritta da tutti i membri del Collegio stesso e tempestivamente notificata al Presidente nazionale
dell'U.N.C.A.L.M.
Art. 16 - Federazioni di settore
Le Federazioni di settore sono istituite dal Consiglio nazionale ed hanno la funzione di riunire su specifiche ed organiche
tematiche i soci o i gruppi di soci. Le Federazioni di settore possono nominare al loro interno un proprio Presidente di
Federazione, che agisce con autonomia ma in stretto coordinamento con il Segretario nazionale e con il Presidente nazionale
dell'U.N.C.A.L.M.
Art. 17 - Durata, Scioglimento, Liquidazione
L'U.N.C.A.L.M. avrà durata fino al 31 dicembre 2010 (Duemiladieci) e potrà essere prorogata con deliberazione del Congresso
nazionale o dell'Assemblea annuale dei soci
In mancanza di apposita deliberazione, la durata sarà prorogata automaticamente di anno in anno senza particolari
adempimenti degli organi sociali
Lo scioglimento dovrà essere deliberato dal Congresso nazionale o dall'Assemblea annuale dei soci con una deliberazione
presa dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati per delega in regola con il versamento delle
quote sociali
La partecipazione all'assise di scioglimento dovrà essere documentata dalla presenza fisica dei delegati dei soci o delle deleghe
scritte
In caso di scioglimento, il Congresso nazionale o l'Assemblea annuale dei soci nominerà uno o più Commissari Liquidatori
(massimo tre) che agiranno nel pieno rispetto dei disposti del Decreto legislativo n. 460/1997 e normative collegate presenti e
future, in particolare nel merito della non distribuzione degli utili fra i soci e della devoluzione del patrimonio ad enti perseguenti
le stesse finalità dell'U.N.C.A.L.M. come disposto dall'art. 10 del citato Decreto legislativo 460/1997.
Art. 18 - Emblema U.N.C.A.L.M.
L'Unione potrà avere un proprio emblema o logo identificativo, scelto dal Consiglio nazionale che ne disciplinerà l'uso. I soci
potranno utilizzarlo nelle loro carte intestate unitamente alla dicitura "Aderente U.N.C.A.L.M." o se di preferenza "Aderente
Uncalm".
Art. 19 - Modifiche dello statuto
Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Congresso nazionale o dall'Assemblea annuale dei soci con deliberazione presa
dai tre quarti almeno dei presenti o rappresentati per delega (maggioranza qualificata) e conformemente alle norme del codice
civile
Le modifiche avranno corso immediato e gli effetti delle modifiche potranno essere invalidati solo nel caso che lo statuto
modificato non venga certificato entro sessanta giorni da atto notarile oppure con deposito presso l'ex Ufficio del Registro, ora
Agenzia delle Entrate.
Art. 20 - Norma transitoria e di procedura
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del codice civile. Il
foro competente per le liti giudiziarie fra uno o più soci e l'Unione è quello di Viareggio o di Lucca, a seconda delle specifiche
giurisdizioni e della materia trattata
20 maggio 2007 Statuto aggiornato dal Congresso Nazionale di Genova. Gli Scrutatori firmatari della copia originale depositata
sono: Giuseppe Isoleri (Genova), Giacinto Moramarco (Altamura) e Piero Merli (Pisa).